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Con la recente circolare 3/2013 l’Agenzia esamina i principali aspetti della maggiorazione IRES del 10,5% applicata, a partire dal 2012, alle società di comodo; in particolare, detta maggiorazione:
• riguarda sia le società non operative che quelle considerate in perdita sistematica;
• è esclusa per le società non annoverate tra i soggetti passivi IRES (società di persone, ecc.);
• va applicata sul reddito imponibile, ossia sul reddito minimo presunto ovvero, se superiore, sul reddito dichiarato; solo in tal caso è possibile tener conto delle perdite pregresse, fermo restando le modalità ed i limiti al loro utilizzo;
• va applicata dal socio, soggetto passivo IRES, di una società di persone “di comodo” sul reddito imputatogli per trasparenza.
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